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Circolari

31/05/2012

Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1/6/2012 n.12

Contratti Pubblici – Verifica regolarità contributiva – DURC – Acquisizione d’ufficio da parte delle Pubbliche Amministrazioni

La circolare fornisce chiarimenti con riferimento all’applicazione al Documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle recenti disposizioni dettate in materia di “decertificazione” dall’art.15 della legge n.183/2011 (di modifica al d.P.R. n. 445/2000).In particolare, il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione conferma che il DURC, salva diversa specifica previsione normativa, deve essere sempre acquisito d’ufficio dall’amministrazione interessata. 

Ciò riveste particolare rilievo non solo nell’ottica della verifica dei requisiti ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ma anche ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, nonché per il pagamento del saldo finale. 

Peraltro, l’art. 6, c. 3, del d.P.R. n. 207/2010 già prevedeva per le amministrazioni aggiudicatrici l’obbligo di acquisizione d’ufficio. 

Rimane, ad ogni modo, problematica la questione relativa alle modalità di acquisizione del DURC da parte dei soggetti, pure tenuti all’applicazione della disciplina pubblicistica in tema di contratti, ma non rientranti nella definizione di “amministrazione aggiudicatrice” o di “pubblica amministrazione”

30/05/2012

Circolare Ministero per la pubblica amministrazione 31/5/2012 n.6 

Contratti Pubblici – Verifica regolarità contributiva – DURC – Acquisizione d’ufficio da parte delle Pubbliche Amministrazioni

La circolare fornisce chiarimenti con riferimento all’applicazione al Documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle recenti disposizioni dettate in materia di “decertificazione” dall’art.15 della legge n.183/2011 (di modifica al d.P.R. n. 445/2000).In particolare, il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione conferma che il DURC, salva diversa specifica previsione normativa, deve essere sempre acquisito d’ufficio dall’amministrazione interessata. 

Ciò riveste particolare rilievo non solo nell’ottica della verifica dei requisiti ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ma anche ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, nonché per il pagamento del saldo finale. 

Peraltro, l’art. 6, c. 3, del d.P.R. n. 207/2010 già prevedeva per le amministrazioni aggiudicatrici l’obbligo di acquisizione d’ufficio. 

Rimane, ad ogni modo, problematica la questione relativa alle modalità di acquisizione del DURC da parte dei soggetti, pure tenuti all’applicazione della disciplina pubblicistica in tema di contratti, ma non rientranti nella definizione di “amministrazione aggiudicatrice” o di “pubblica amministrazione”.

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